Art. 2.

      1. I consorzi di sviluppo industriale concorrono alla formazione della programmazione regionale e promuovono ed attuano le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi; realizzano e gestiscono infrastrutture per l'industria, centri commerciali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori e lavoratori; provvedono all'acquisto, all'assegnazione di aree ed immobili necessari per insediamenti

 

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industriali, commerciali e di servizi e per la realizzazione delle infrastrutture; promuovono la costituzione, nel rispetto delle norme del codice civile, di società alle quali devono partecipare con la maggioranza del capitale ed a cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere, infrastrutture e servizi.